
In breve
- Il 2 agosto 2026 sono scattati gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. Non sono stati rinviati.
- Il Digital Omnibus, in vigore dal 27 luglio, ha rinviato l’alto rischio a dicembre 2027 e agosto 2028. Ha anche alleggerito l’articolo 4 sulla competenza del personale, da obbligo di risultato a obbligo di impegno. Non l’ha cancellato.
- Per una PMI che usa l’AI gli obblighi reali sono quattro e si chiudono in poche ore di lavoro.
- Nessuna certificazione è obbligatoria e nessun “attestato articolo 4” esiste.
- I post scritti con l’AI, con grafiche che non imitano la realtà, non vanno etichettati.
- I 35 milioni riguardano le pratiche vietate, non la formazione. Per le PMI vale comunque il minore tra la cifra e la percentuale.
- Forma comunque le persone, e non per la norma
La settimana scorsa mi ha chiamato la responsabile HR di un’azienda in cui avevo fatto formazione qualche mese fa. Il corso lo avevamo chiuso prima del 27 luglio, cioè prima che il Digital Omnibus riscrivesse l’articolo 4 dell’AI Act, e lei se n’era accorta da sola. Quello che ci siamo detti in aula vale ancora.
Poi mi ha girato una mail arrivata da una società di consulenza. Diceva che dal 2 agosto scattava l’AI Act e che senza una formazione certificata l’azienda rischiava multe fino a 35 milioni di euro. Mi ha chiesto se doveva portarla in direzione.
Le ho risposto tre cose. Una parte di quello che avevamo detto in aula è cambiata, ed era giusto chiedere. La data del 2 agosto è vera. E quella mail mescola tre pezzi di norma che non stanno insieme, perché la certificazione di cui parla non esiste e i 35 milioni appartengono a una parte dell’AI Act che con la formazione non c’entra niente.
Provo a mettere in fila cosa è obbligatorio e cosa no, con il numero di articolo accanto a ogni cosa. Dove la norma non è chiara lo scrivo.
Le tre date che contano
Il 2 agosto 2026 è arrivato. Ne ho parlato nel mio podcast di venerdì 7 agosto. Da quella data si applicano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 e parte la vigilanza su divieti, trasparenza, modelli generici e competenza del personale.
Il 2 dicembre 2027 riguarda i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III: screening dei CV, valutazione automatica delle prestazioni, credit scoring, pricing assicurativo. Era previsto per il 2 agosto 2026 ed è stato spostato.
Il 2 agosto 2028 riguarda l’AI incorporata in prodotti già regolati, come macchinari, giocattoli, ascensori, dispositivi medici.
Lo spostamento arriva dal regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus sull’AI, in vigore dal 27 luglio 2026. Qui va fatta attenzione, perché ho letto titoli sbagliati per due settimane. Il Digital Omnibus ha rinviato l’alto rischio. Non ha rinviato la trasparenza, e lo conferma la timeline ufficiale della Commissione.
Detto in modo diretto, è stato rinviato il pezzo che riguarda le aziende che costruiscono sistemi di intelligenza artificiale. Non quello che riguarda le aziende che li usano.
I quattro obblighi che riguardano una PMI oggi
Sostenere la competenza sull’AI di chi la usa in azienda. È l’articolo 4, in vigore da febbraio 2025.
Ho scritto “sostenere la competenza” e non “fare formazione” perché la differenza è il punto. L’articolo 4 non ha mai chiesto di fare corsi. Chiede un risultato, e i corsi sono uno dei modi per arrivarci. Ci arrivi anche con una policy interna scritta bene, con una sessione di onboarding, con istruzioni che dicono cosa si può mettere dentro un modello e cosa no.
Il 27 luglio è cambiato il livello di quel risultato. Prima dovevi garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione, adesso devi adottare misure che ne sostengano lo sviluppo, e il testo precisa che non viene imposto un livello specifico per nessuna persona. Da obbligo di risultato a obbligo di impegno. Devi poter mostrare che hai fatto qualcosa di proporzionato, con delle date.
L’obbligo però resta vincolante. Nella proposta di novembre 2025 la Commissione voleva spostarlo tra i considerando, quindi renderlo un principio senza forza, e Parlamento e Consiglio hanno detto di no. Se ti è rimasta l’idea che non sia più obbligatorio, viene da lì e da articoli scritti la scorsa primavera e mai aggiornati. L’ho approfondito in AI Act e formazione del personale, cosa cambia per HR nel 2026.
Chi ha sistemi ad alto rischio ha una regola in più. L’articolo 26, comma 2, chiede che chi è incaricato della sorveglianza umana abbia competenza e formazione adeguate. Quello somiglia a un obbligo di formazione vero e proprio, e scatta a dicembre 2027.
Etichettare i deepfake che pubblichi. Articolo 50, comma 4. Se pubblichi un’immagine, un audio o un video generato o modificato con l’AI che rappresenta persone, luoghi o fatti reali in modo che possa sembrare autentico, devi dichiararlo. È un tema di marketing prima che di informatica: se l’agenzia che ti segue i social genera visual con l’AI, la regola tocca lei e tocca te.
Etichettare i testi generati dall’AI pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Sempre articolo 50, comma 4. Qui c’è un’eccezione che nessuna delle mail allarmiste riporta. Se il testo è passato da una revisione umana e una persona fisica o giuridica se ne assume la responsabilità editoriale, l’obbligo non si applica. Il blog aziendale scritto con l’AI e riletto da qualcuno che ci mette la firma è coperto.
Informare chi viene esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica. Articolo 50, comma 3. Raro in una PMI ma non impossibile: alcuni strumenti che analizzano le chiamate commerciali e danno un punteggio sul tono di voce del cliente ricadono qui.
A questi si aggiunge il divieto delle pratiche vietate dell’articolo 5, in vigore da febbraio 2025. Un’azienda normale non ci finisce dentro per sbaglio, ma l’elenco vale una lettura.
Il chatbot deve dichiarare di essere un’AI
Su questo vedo confusione anche tra i consulenti.
L’obbligo di dichiarare che una persona sta parlando con un sistema di AI è nell’articolo 50, comma 1, e non è un obbligo di chi usa il chatbot. È di chi lo fornisce. Stessa cosa per il comma 2, il watermark tecnico. I commi 3 e 4, emozioni e deepfake, sono invece obblighi di chi utilizza il sistema.
La distinzione conta perché la maggior parte delle PMI compra strumenti già fatti. Ma l’articolo 25 sposta la qualifica di fornitore su chi mette il proprio nome o marchio su un sistema, o lo modifica in modo sostanziale, o ne cambia la finalità. Il chatbot comprato da terzi e presentato sul tuo sito come “l’assistente di [nome azienda]” è esattamente quel caso.
La risposta pratica è che lo dichiari comunque, perché è una riga nel messaggio di apertura e ti toglie il problema. Raccontando il caso del chatbot di IKEA avevo scritto una cosa che vale anche qui. Dire alle persone che stanno parlando con un’AI non abbassa i risultati, se il servizio dietro funziona. Quello che li abbassa è farglielo scoprire da soli.
I post fatti con l’AI vanno etichettati?
È la domanda che mi fanno in ogni aula da due settimane. Un’azienda scrive i post con l’AI e genera anche la grafica con l’AI. Deve dichiararlo.
Nella maggior parte dei casi no.
Sull’immagine. L’articolo 50, comma 4, non riguarda tutte le immagini generate dall’AI. Riguarda i deepfake, che hanno una definizione precisa all’articolo 3, punto 60: contenuto generato o manipolato dall’AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico. L’illustrazione astratta, lo sfondo, l’icona, la grafica con la citazione sopra non assomigliano a niente di esistente e nessuno le scambia per una fotografia. Non vanno etichettate.
Cambia se generi la foto realistica di un capannone che non esiste, il ritratto credibile di una persona reale, l’immagine di un tuo prodotto installato dove non è mai stato, o un video con la voce sintetica di qualcuno. Lì stai rappresentando qualcosa di esistente in modo che sembri autentico, e va dichiarato.
Sul testo. L’obbligo copre il testo pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Un post che presenta un servizio, racconta un caso cliente, annuncia una fiera o cerca un profilo da assumere è comunicazione commerciale e non ci rientra. E anche per un post che informa su una questione di interesse pubblico resta l’eccezione della revisione umana: se qualcuno lo ha letto e se ne assume la responsabilità editoriale, l’obbligo non si applica.
Due precisazioni che tengo separate perché sono cose diverse. Lo strumento con cui generi l’immagine ci mette dentro marcatori tecnici invisibili, perché il comma 2 lo impone a chi fornisce il sistema, e le piattaforme possono leggerli e mostrare un’etichetta automatica. Non è un obbligo tuo, ma non stupirti se compare. E dichiararlo quando non serve resta una scelta legittima: è trasparenza volontaria, non conformità, e confondere le due cose è il punto da cui nasce quasi tutta la confusione su questo tema.
Cosa non è obbligatorio
Nessuna certificazione. Nessun attestato richiesto per legge, nessun bollino AI Act, nessun ente accreditato che rilascia una conformità individuale. Chi te la vende come obbligo di legge sta dicendo una cosa non vera.
Nessun obbligo di nominare un responsabile dell’intelligenza artificiale. Nominarlo è buona pratica, non è previsto dalla norma.
Nessun registro dei sistemi di AI in stile GDPR per chi usa sistemi non ad alto rischio. Un inventario ti serve, perché senza non sai cosa stai usando, ma non è un adempimento con un modello da compilare.
E nessuna sanzione autonoma per chi non forma il personale.
Le sanzioni AI Act, con i numeri giusti
L’articolo 99 prevede tre livelli. Fino a 35 milioni o il 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate. Fino a 15 milioni o il 3% per le altre violazioni, compresa la trasparenza. Fino a 7,5 milioni o l’1% per le informazioni scorrette alle autorità.
Per PMI e start-up si applica il valore minore tra i due, non il maggiore. Il Digital Omnibus ha introdotto massimali ridotti ed esteso alcune agevolazioni alle imprese a media capitalizzazione.
I 35 milioni della mail arrivata a quella responsabile HR appartengono al livello delle pratiche vietate, e non c’entrano con l’obbligo di formazione, che sta in un articolo diverso e per il quale non è prevista una sanzione dedicata.
Se un fornitore ti scrive citando la cifra più alta della norma per venderti la cosa più piccola, quello che ti sta dicendo del suo modo di lavorare è più utile di quello che ti sta dicendo della legge.
Tre controlli su chi ti vende la conformità AI Act
Com’è scritto l’articolo 4. Se una pagina dice che serve “a garantire” un livello di competenza, sta citando il testo di prima del 27 luglio 2026. Garantire è obbligo di risultato, sostenere lo sviluppo è obbligo di impegno.
Cosa c’è accanto ai 35 milioni. È il tetto per le pratiche vietate, e per le PMI vale comunque il minore tra cifra e percentuale. Se una pagina rivolta ad aziende da dieci o cinquanta persone mostra quel numero senza dire nessuna delle due cose, non è lì per informarti.
Cosa ti danno alla fine. Registro delle sessioni, elenco dei partecipanti e date sono materiale utile e li consiglio a tutti. Un “attestato articolo 4” non esiste come categoria: nessun ente lo rilascia, nessuna norma lo prevede. Lo stesso vale per i quiz con la soglia minima da superare, perché il livello minimo per persona è proprio quello che la norma ha tolto tre settimane fa.
Il livello italiano, la legge 132/2025
Oltre al regolamento europeo c’è la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025.
Le autorità nazionali sono due. AgID si occupa di notifica, valutazione e accreditamento dei soggetti che verificano la conformità. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale si occupa di vigilanza, ispezioni ed enforcement.
L’articolo 26 della legge ha introdotto il nuovo articolo 612-quater del codice penale, sulla diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’AI. Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati con l’AI e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Si procede a querela della persona offesa, d’ufficio in alcuni casi. Lo stesso articolo ha aggiunto un’aggravante generale per chi commette un reato usando l’AI come mezzo insidioso.
Questo è diritto penale, non sanzione amministrativa. È un livello di rischio diverso da tutto il resto dell’articolo, e vale la pena saperlo prima di far generare al marketing la foto realistica di una persona.
Se sei un professionista, l’articolo 13 riguarda te
Qui parlo anche di me, perché sono un libero professionista e questa norma si applica al mio lavoro come al tuo.
L’articolo 13 dice due cose, e la seconda si cita molto più della prima.
Il comma 1 stabilisce che nelle professioni intellettuali l’AI si usa per le sole attività strumentali e di supporto, e che deve restare prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Tradotto: l’AI può aiutarti a raccogliere, ordinare, riformulare, controllare. Non può fare al posto tuo la parte per cui il cliente ti paga. Un parere, una perizia, una diagnosi, una strategia restano tuoi, e la responsabilità pure.
Il comma 2 stabilisce che le informazioni sui sistemi di AI che usi vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Come lo gestisco io. La dichiarazione va messa per iscritto nel preventivo o nella lettera d’incarico, non detta a voce in una call che nessuno verbalizza. Bastano poche righe: per quali attività usi l’AI, quali strumenti, cosa non passa mai da un modello, e chi verifica prima che il lavoro arrivi al cliente. Dichiararlo prima toglie la domanda dal tavolo. Scoprirlo dopo la trasforma in un problema di fiducia.
Una precisazione onesta. Diversi decreti attuativi della legge sono ancora in corso di adozione, quindi alcune parti del quadro italiano possono cambiare nei prossimi mesi. Chi te lo presenta come definitivo sta semplificando.
Perché conviene formare le persone comunque
Fin qui ho tolto peso a quasi tutto. La probabilità che un’azienda di quaranta persone riceva un’ispezione nei prossimi dodici mesi è bassa, e dirti il contrario sarebbe disonesto.
Forma lo stesso le persone, e fallo adesso. Se non sai da dove cominciare, comincia da chi vende e da chi fa marketing. Sono le due funzioni in cui l’intelligenza artificiale è già entrata da sola, senza che nessuno l’abbia decisa, e sono i due percorsi che mi vengono chiesti più spesso: un corso di intelligenza artificiale per i team commerciali e uno per i team marketing.
Non lo dico per l’articolo 4. Lo dico perché nelle aule vedo sempre la stessa cosa: l’AI la usano già, su strumenti che l’azienda spesso non ha scelto, senza sapere cosa succede ai dati che ci mettono dentro e senza un criterio per capire quando la risposta è sbagliata. Chi non è stato formato non usa meno l’AI. La usa peggio e senza dirlo.
Poi c’è la parte che riguarda i soldi. Il vantaggio non è risparmiare tempo su un compito, quello lo ottiene chiunque in un pomeriggio. Il vantaggio è sapere dove metterla, e questo richiede che le persone conoscano sia il proprio processo sia lo strumento. È una competenza che si costruisce e non si compra insieme alle licenze.
Il fatto che non serva una certificazione non è una ragione per rimandare. È il contrario: proprio perché nessuno ti impone un formato, puoi costruire quello giusto per la tua azienda invece di comprare un corso uguale per tutti.
E c’è un ultimo motivo, il più concreto. Quello che vedo succedere nelle aziende con cui lavoro non è l’ispezione, è il cliente grande che chiede. Arriva il questionario fornitori con la domanda su come gestisci l’AI nei processi. Arriva la gara con il requisito sulla policy interna. Arriva l’ufficio acquisti che vuole sapere se i contenuti che gli mandi sono generati da un modello e chi li ha controllati. Chi ha una policy di due pagine e un registro delle formazioni risponde in mezz’ora. Chi non ce l’ha perde la gara o improvvisa.
Cosa farei lunedì mattina, in cinque punti
Uno. L’elenco degli strumenti di AI usati in azienda, reparto per reparto, compresi quelli attivati dalle persone sui propri account. Non puoi decidere niente su quello che non vedi.
Due. Una riga di dichiarazione su ogni chatbot e assistente vocale rivolto ai clienti. Dieci minuti.
Tre. Una regola scritta su come si etichettano i contenuti generati con l’AI, dentro le linee guida di marketing. Vale per chi produce internamente e per l’agenzia.
Quattro. Formazione per ruolo, con le date annotate. Chi vende usa l’AI in modo diverso da chi si occupa di marketing o da chi sta in amministrazione, e un corso unico per tutti serve poco sia alle persone sia alla prova che devi poter mostrare. È la ragione per cui i percorsi che faccio sono separati tra team commerciali e team marketing.
Cinque. Se in azienda si usa uno strumento che filtra i CV o valuta automaticamente le prestazioni, segnalalo adesso. Dicembre 2027 sembra lontano, ma costruire la documentazione tecnica di un sistema del genere è un lavoro di sei o nove mesi che va in coda a tutto il resto.
Il resto può aspettare.
Se stai guardando questo elenco e non sai da dove partire, scrivimi e ne parliamo. Il punto di partenza è quasi sempre l’inventario, e si fa in un pomeriggio.
Non sono un avvocato e questo articolo è una ricostruzione del quadro normativo, non un parere legale. Quali obblighi ricadano sulla tua azienda dipende da come e dove usate l’intelligenza artificiale.
Fonti: regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, regolamento (UE) 2026/1744, Digital Omnibus sull’AI, timeline ufficiale di attuazione della Commissione europea, comunicato della Commissione sull’entrata in vigore del Digital Omnibus, legge 23 settembre 2025 n. 132.


